IL TRIBUNALE Visto l'art. 448 c.p.p.; Rilevato che: in ordine all'istanza di applicazione proposta dalla difesa, il p.m. ha espresso parere contrario; deve valutarsi se il dissenso predetto, basato sull'intempestivita' dell'istanza, sia o meno giustificato e pertanto se l'imputato debba essere giudicato o meno con rito ordinario; l'art. 461 c.p.p., come modificato dalla legge Carotti, entrata in vigore il 3 gennaio 2000, non consente la proposizione dell'istanza di applicazione pena in questa sede. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 133/2000). 00C0269